Fatturazione elettronica, tutto quello che c'è da sapere

In questo articolo trovare tutto quello che c'è da sapere per l'adempimento dell'obbligo con le "FAQ Fattura Elettronica".
La fattura elettronica è una fattura telematica, emessa e trasmessa tramite sistemi informatici e conservata in formato digitale. A partire da gennaio 2019 diventerà obbligatoria sia la fatturazione elettronica per PA che la fatturazione elettronica per privati.

L’utilizzo della fattura elettronica rende possibile ottenere attività lavorative di gestione della contabilità e dei relativi adempimenti più snelle e di minor durata.
Può potenzialmente portare a un risparmio sull’intero processo di fatturazione fino all’80%, grazie all’eliminazione dei costi del materiale (carta, buste, bolli), di distribuzione o di archiviazione.
 

FAQ - Fattura Elettronica per PA e privati

 

L’ADOZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA È OBBLIGATORIA PER TUTTI?

Le piccole partite Iva nel regime dei minimi o in quello forfettario saranno esonerate dall’obbligo di emettere fatture elettroniche nelle operazioni commerciali tra privati. Tuttavia quando agiranno come acquirenti di beni o servizi il forum italiano dell’e-fattura ha chiesto che siano considerati alla stregua di consumatori finali: il documento digitale messo loro a disposizione (in Xml e leggibile) nell’area autenticata delle Entrate sarà l’originale e il cedente/prestatore ne consegnerà copia, analogica o elettronica, salvo rifiuto del cliente.


FATTURA ELETTRONICA: COME FUNZIONA IL FLUSSO?

Non esiste più la decorrenza dei termini, quindi si velocizza di più il processo;
Non esiste più la notifica di esito;
Non esiste più la notifica di accettazione/rifiuto.


CHI INSERISCE IL CODICE DELL’INTERMEDIARIO NEL CASO IN CUI UN’AZIENDA SI AVVALGA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Il fornitore, dopo averlo chiesto all’azienda cliente, oppure questa comunicandolo all’agenzia delle entrate (in ogni caso il cliente specifica al SdI una modalità primaria di ricezione fatture, sarà poi quella effettiva anche nel caso in cui il fornitore volesse usarne un’altra).


ENTRO QUANDO BISOGNA TRASMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA?

La fattura elettronica deve essere trasmessa al sistema di Sdi entro le ore 24 dalla data di effettuazione dell’operazione. In caso di scarto, però, essendo certificata la data di spedizione, il contribuente avrà cinque giorni di tempo per ritrasmettere allo Sdi la fattura corretta senza incorrere in alcuna sanzione.


COME SI FARÀ AD EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO CHE NON HA LA PARTITA IVA MA SOLO IL CODICE FISCALE?

Al posto della partita IVA verrà indicato il CF del cliente e allo stesso cliente sarà possibile rilasciare una copia cartacea della fattura mentre il documento fiscalmente rilevante prodotto in formato XML dovrà essere inviato al Sistema di Interscambio, inserendo come destinatario il recapito che verrà fornito dall’Agenzia delle Entrate.


COSA SUCCEDE SE UNA FATTURA ELETTRONICA NON SUPERA I CONTROLLI DEL SISTEMA?

Viene scartata dal Sistema e recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di Interscambio. In caso di scarto la fattura sarà poi considerata come non emessa. Il provvedimento del 30/04/2018 prevede che, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica scartata, possa fare una variazione contabile, valida a fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

COSA SUCCEDE SE IL SISTEMA NON RIESCE A RECAPITARE LA FATTURA ELETTRONICA AL DESTINATARIO?

Nel caso in cui il recapito non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SdI, quest’ultimo rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente, per vie diverse dal SdI, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia, tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.


QUALORA CI SI AVVALGA DI UN INTERMEDIARIO PER IL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, CHI DEVE FIRMARE DIGITALMENTE IL DOCUMENTO?

Sarà l’intermediario in quanto soggetto emittente (emissione e non semplice trasmissione) a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente prestatore.

 

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